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Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di chiarezza e maggior precisione nelle offerte a ribasso relativamente alle gare d’appalto, altrimenti, a pena di esclusione, occorrono giustificazioni valide
Le gare d’appalto pubbliche sono spesso terreno fertile per controversie legali, con società che si sfidano per aggiudicarsi importanti contratti. Quando un’offerta viene ritenuta sospettosamente bassa, scatta un processo di verifica che può portare all’esclusione del concorrente. Ma cosa succede quando un’impresa esclusa per questo motivo decide di fare ricorso? Vediamo cosa è accaduto in un caso recente che ha visto protagonista il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7114/2024.
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Offerta di gara anomala: l’esclusione è automatica?
La controversia si riferisce alla procedura aperta indetta dal Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, per l’aggiudicazione di lavori di adeguamento degli impianti del Palazzo di Giustizia di Genova, con un importo a base di gara di oltre € 6.673.000,00, seguendo il criterio del maggior ribasso.
Relativamente alla circostanza accennata, una s.r.l impugnava presso il Tar diversi atti di gara, inclusi il decreto di approvazione dei risultati e l’esclusione dalla gara per offerta ritenuta anormalmente bassa con la richiesta di risarcimento danni. Per la precisione, la stazione appaltante avviava la procedura di verifica dell’anomalia in relazione all’offerta della società, che presentava un ribasso del 41,011%, superiore alla media aritmetica delle offerte.
La stazione appaltante richiedeva quindi alla società le giustificazioni previste dalla legge, assegnando un termine finale per presentarle.
La società presentava in risposta una relazione giustificativa, ma la Commissione riteneva che le informazioni fornite fossero incomplete e insufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta.
In base a ciò, la stazione appaltante escludeva la società dalla gara.
Il Tribunale Amministrativo Regionale respingeva il ricorso, portando la società a presentare appello al Consiglio di Stato.
Le motivazioni a difesa della società appellante si articolavano su diversi punti chiave, tra i quali emergevano principalmente due punti:
- confusione tra giustificazioni e verifica di conformità: la società esclusa sosteneva che la stazione appaltante aveva erroneamente confuso le giustificazioni relative ai prezzi dei materiali con la verifica della loro conformità, affermando che la Commissione aveva male interpretato le richieste contenute nella nota del RUP;
- violazione del contraddittorio procedimentale: l’appellante contestava la mancanza di un adeguato contraddittorio e un difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che non erano state fornite opportunità sufficienti per chiarire e giustificare l’offerta.
CdS: entro un tempo congruo e ragionevole l’offerta economica anomala deve essere giustificata con spiegazioni valide
Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondato l’appello presentato dalla società ricorrente, confermando la decisione del TAR riguardo alla legittimità della procedura seguita dalla stazione appaltante.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondata l’argomentazione secondo cui la stazione appaltante avrebbe confuso le giustificazioni dei prezzi con la verifica della loro conformità. Essi hanno chiarito che l’articolo 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce chiaramente le modalità per la verifica delle offerte anormalmente basse, richiedendo specifiche giustificazioni, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni (comma 2). Nel caso in esame tali giustificazioni sono state richieste in modo formale e tempestivo. Ricevute le spiegazioni:
la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti (comma 5).
La Commissione ha agito secondo le disposizioni normative, senza confondere i due aspetti.
Per quel che riguarda la violazione del contraddittorio procedimentale: il Consiglio ha respinto l’accusa di violazione del contraddittorio, affermando che il procedimento seguito rispettava le norme previste dal legislatore. La richiesta di giustificazioni era stata formulata in modo conforme e il termine assegnato era ragionevole.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus: “Singole inesattezze non pregiudicano l’offerta di gara”
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/esclusione-per-ribasso-anomalo-ok-se-la-giustificazione-e-insufficiente/
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