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Confedilizia auspica che il termine per la richiesta del Codice identificativo nazionale (Cin) per le locazioni turistiche e per gli affitti brevi – attualmente variabile in funzione di specifici aspetti procedurali – venga disposto per tutti entro gennaio 2025. Secondo la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (cd. Decreto Anticipi), convertito dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, tutte le unità immobiliari destinate a locazioni turistiche, incluse quelle di breve durata, e le strutture turistico-ricettive devono richiedere il Cin dal 3 settembre 2024.
Codice identificativo nazionale per gli affitti: come funziona
Il Ministero del Turismo, che dovrà assegnare un Cin, ha fornito la tempistica dei controlli e delle relative sanzioni:
- per chi ottiene il Cin la prima volta, le sanzioni scatteranno dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso;
- per chi ha già il Codice Identificativo Regionale (Cir), e richiede la conversione in Cin, le sanzioni scatteranno dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso.
Dopo questa fase transitoria, le strutture turistico-ricettive (comprese le case vacanza e gli alloggi destinati agli affitti brevi) dovranno conformarsi alla nuova normativa, esponendo il Cin all’esterno dello stabile dove è collocato l’appartamento e indicandolo in ogni annuncio, e dotandosi di estintori e di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.
Cosa succede a chi non espone il Cin
I soggetti obbligati privi di Cin saranno punibili con sanzione che va dagli 800 agli 8.000 euro; la mancata esposizione del Cin comporterà una sanzione da 500 a 5.000 euro; per la mancanza dei requisiti di sicurezza, la sanzione andrà da 600 a 6.000 euro. Per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza prima aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), la sanzione andrà dai 2.000 ai 10.000 euro.
Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Turismo, sarà sufficiente la presenza dei dispositivi di sicurezza all’interno della struttura (eventualmente rimovibili) come ad esempio gli estintori, non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.
Il Cin va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, sarà possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del Cin al pubblico. Infine, non ci sarà obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per una locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni perché viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite la registrazione del contratto di locazione.
Intanto, è stata avviata in Puglia la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (Bdsr), sviluppata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome. Attraverso la Bdsr, i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia possono richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin).
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