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Le legge di conversione del Decreto Salva casa, la numero 105/2024, ha introdotto, all’interno dell’articolo 34 bis del d.P.R. 380/01 (a sua volta, inserito nel Testo Unico dell’edilizia dalla legge 120/2020 di conversione del decreto semplificazioni, numero 76/2020), una disposizione del tutto particolare, ossia il comma tre bis, in tema di sanatoria strutturale. Per effetto di tale novità, ogni volta che un tecnico abilitato, in relazione ad edifici ubicati in zone sismiche, con eccezione di quelle a bassa sismicità, verifica la sussistenza di:
- tolleranze costruttive, come richiamate ai commi 1 e 1-bis, art. 34-bis);
- tolleranze esecutive, di cui ai commi 2 e 2-bis, art. 34-bis;
- interventi eseguiti con variazioni essenziali, ovvero:
- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, o in assenza/difformità dalla SCIA semplice, si sensi dell’articolo 36-bis) del d.P.R. 380/01;
- o, ancora, di parziali difformità tollerate, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, secondo il disposto dell’articolo 34-ter, comma 4) d.P.R. 380/01;
deve attestarne, ai fini di tutelare la pubblica incolumità, la conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, in materia di costruzioni in zona sismica, al momento della realizzazione delle opere e, dunque, all’epoca dell’abuso, sia pur minore.
La procedura per la sanatoria strutturale in zona sismica
In particolare, il professionista abilitato trasmette l’attestazione predisposta, corredata da una documentazione tecnica dettagliata, redatta secondo i requisiti minimi previsti dall’articolo 93 comma 3) del d.P.R. 380/01, allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale (già Genio Civile), secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle Regioni, ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza, o privi di rilevanza, di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis.
All’attestazione in commento, il professionista allega l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, d.P.R. 380/01, ovvero l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, rilasciata ai sensi del successivo articolo 94, comma 2-bis.
In alternativa all’autorizzazione, per le sole ipotesi di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, può essere allegata una dichiarazione asseverata del Tecnico, circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali.
La richiesta del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Un concreto aiuto nell’interpretazione e nell’applicazione pratica della norma, invero piuttosto macchinosa e di difficile interpretazione, arriva dal parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 19/09/2024 (protocollo numero 12881), il quale, in risposta all’interpello presentato da un’associazione di Tecnici abilitati al rilascio dei certificati di idoneità statica, ha chiarito l’importanza delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, utilizzabili come valido punto di riferimento anche in relazione alle pratiche inerenti ad interventi effettuati in zona sismica, da regolarizzare ai sensi della disciplina introdotta dalla Legge Salva Casa.
Si evidenzia nella richiesta di parere che, laddove i prelievi ed i carotaggi siano finalizzati al rilascio del certificato d’idoneità per pratiche in sanatoria, relative ad edifici esistenti, è ben possibile che i prelievi di campioni utili a detti fini, vengano effettuati da Tecnici che, pur essendo gli estensori materiali del certificato, non hanno avuto alcun ruolo nelle operazioni di effettuazione dei saggi.
I certificatori, dunque, hanno evidenziato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la difficoltà maggiore con la quale, concretamente, devono confrontarsi: presumere come coerenti con la struttura della quale devono certificare l’idoneità statica, campioni di materiali “la cui tracciabilità e provenienza è garantita dalla semplice asseverazione ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rilasciata quasi sempre dal proprietario dell’immobile”.
Sanatoria strutturale: l’interpretazione fornita dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha osservato, in primo luogo, che quando le verifiche sui campioni di materiale sono eseguite con notevole e non giustificato ritardo rispetto alla data di prelievo, anche se asseverata da specifica dichiarazione del direttore dei lavori, le NTC 2018 prescrivono esplicitamente il ricorso ad indagini suppletive ed ulteriori, da eseguirsi da parte di laboratori autorizzati.
Laddove, poi, si tratti di opere non oggetto di condono edilizio, per le quali non sia stato depositato alcun progetto strutturale, e per le quali si voglia procedere a regolarizzazione secondo le vigenti normative, si deve fare riferimento diretto al Capitolo 8 (Costruzioni esistenti) delle NCT 2018, ed in particolare a:
- Tabella C8.5. IV (Analisi ammesse e valori dei fattori di confidenza per edifici di c.a. o in acciaio), al fine di determinare i vari fattori di confidenza (ossia i parametri di conoscenza della struttura esistente) da utilizzare nei calcoli di verifica, per la valutazione della sicurezza;
- Tabella C8.5. V (Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.), per avere un orientamento circa il numero di prelievi da dover eseguire.
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