Bonus beni immateriali 4.0
Relativamente agli investimenti in beni immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016), nel 2025 l’aliquota agevolativa scenderà di 5 punti percentuali. In particolare:
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 (non prenotati nel 2023) fino al 31 dicembre 2024 (ex art. 1 c. 1058-bis L. 178/2020): il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (questa misura è applicabile anche nel caso in cui gli investimenti dovessero essere effettuati entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (non prenotati nel 2024) fino al 31 dicembre 2025 (art. 1 c. 1058-ter L. 178/2020) il credito d’imposta spetta nella misura del 10%,nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (l’aliquota agevolativa del 10% potrà essere fruita anche per gli investimenti che saranno effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Alla luce di quanto sopra, per poter beneficiare della misura più favorevole del 15%, l’investimento nei beni immateriali 4.0 dovrà essere effettuato (o quantomeno prenotato) entro il 31 dicembre 2024. In caso di prenotazione:
- entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine dovrà essere accettato dal venditore e dovrà essere effettuato il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- entro il 30 giugno 2025 l’investimento dovrà essere completato (in caso di mancato rispetto di questa condizione l’investimento potrà beneficiare dell’aliquota agevolativa del 2025, pari al 10%).
Bonus beni materiali 4.0
A differenza di quanto previsto per i beni immateriali 4.0, per i beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), in base alla normativa vigente, non vi sono novità. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 1057-bis L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Anche se nel 2025 non ci saranno modifiche delle aliquote agevolative, è comunque necessario valutare la convenienza ad effettuare l’investimento entro il 31 dicembre 2024 oppure posticiparlo nel 2025.
Su quest’ultimo aspetto è di basilare importanza ricordare che:
- (in linea generale) il massimale di spesa sopra citato (20 milioni di euro) devono riferirsi alla singola annualità e non all’intero triennio 2023-2025 (pertanto, il massimale complessivo per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 è pari a 60 milioni di euro);
- (nello specifico) in considerazione degli scaglioni previsti in funzione dei diversi livelli di investimento (e delle corrispondenti e diverse aliquote agevolate), in alcuni casi potrà essere più conveniente rimandare l’investimento nel 2025 anziché effettuarlo entro il 31 dicembre 2024.
Esempio Si consideri il caso di un soggetto che nel 2024 ha già superato il massimale del primo scaglione di 2,5 milioni di euro. Nel caso in cui i nuovi investimenti da effettuare (agevolabili) non dovessero superare questa soglia: sarà più conveniente rinviare gli stessi nel 2025, così da poter beneficiare dell’aliquota del 20% relativa al primo scaglione. Diversamente, nel caso in cui questi investimenti venissero effettuati nel 2024, gli stessi ricadrebbero nel secondo scaglione (con aliquota al 10%). |
Obblighi di comunicazione
Infine si ricorda che, indipendentemente dall’annualità di effettuazione dell’investimento, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), è obbligatorio trasmettere due distinte comunicazioni, ovvero:
- una comunicazione preventiva, da inviare prima dell’effettuazione dell’investimento, sulla base dei dati previsti in quel momento recante l’ammontare complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
- una comunicazione di completamento, recante, in via consuntiva, i medesimi dati aggiornati.
Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, occorre inviare solo la comunicazione consuntiva.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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