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Ci siamo limitati a pubblicare lo stralcio di un’ordinanza fondamentale come quella tra i rapporti della famiglia Apicella e il clan dei Casalesi. Riteniamo verosimile che è concetto diverso da quello della certezza che Pietro Apicella, nipote del potentissimo “ministro Lavori pubblici” della famiglia Schiavone, parlasse di fatti autentici con il suo interlocutore. Abbiamo citato il nome di Davide Guida solo come punto di riferimento temporale di un’amministrazione le cui procedure di gara, a partire dai decisivi bandi (si vada a leggere l’articolo 353 bis del codice penale) erano competenza esclusiva del responsabile dei procedimenti dell’Ufficio Tecnico
Mi corre l’obbligo di fare qualche precisazione rispetto all’articolo di giovedì 17 ottobre del giornale on line CasertaCe dal titolo “Imprenditore del clan dei casalesi dice di aver versato mazzette al Comune di Arienzo nel 2019 per vincere una gara d’appalto”. Appena insediatomi e precisamente in data 07/09/2016 sottoscrissi, in qualità di sindaco, presso la Prefettura di Caserta, una convenzione affinché le procedure di gare per il comune di Arienzo fossero fatte dalla Stazione Unica Appaltante della Prefettura (Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche). Quindi, l’ufficio tecnico del comune non espletava nessuna gara perchè le stesse venivano eseguite dai suddetti organi governativi, con automatica esclusione di ogni rischio di infiltrazione per il comune di Arienzo. Chiarito questo punto, preciso che sia io, sia i consiglieri indicati nell’articolo siamo assolutamente tranquilli e sereni , anzi sono rammaricato che il nostro nome sia stato associato a quello di delinquenti consolidati, di cui prima di giovedì scorso non conoscevo neppure l’esistenza.
Davide Guida, ex sindaco di Arienzo
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La risposta di CasertaCe, del direttore Gianluigi Guarino:
Caro dottor Guida,
Lei, evidentemente, non ci segue con assiduità. Questo è il giornale che ha massimizzato studio e analisi di ogni procedura così come queste sono declinate nelle versioni più recenti del codice degli Appalti e delle loro più importanti interpretazioni giurisprudenziali.
Per cui, lei non può dire che l’adesione ad una stazione appaltante sia una discriminante capace di eliminare ogni potestà dei comuni nel procedimento amministrativo dei procedimenti. Ora scriveremo una cosa elementare per chi, a differenza sua, è assiduo lettore di CasertaCe. Oggi, come ieri, i comuni sono parte fondante nelle procedure di affidamento di cui la stazione appaltante esplica di fatto la funzione di esecutore materiale.
Se lei ci avesse seguito con più attenzione, saprebbe che la nostra posizione, solidificatasi in anni e anni, in centinaia e centinaia di articoli scritti sugli appalti in provincia di Caserta, rispetto all’avvento delle SUA è la seguente: queste nacquero intorno al 2010 con una buona intenzione. Ce ne doveva essere solo una, insediata nella Prefettura, e costituita dal questore o suo delegato, dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri o suo delegato, dal comandante provinciale della Guardia di finanza o suo delegato, che si sarebbero posti come deterrente contro ogni tentazione.
Durò così tre mesi, poi le cose cambiarono, così come sanno i nostri lettori storici. Questo nostro lavoro certosino ci permette di scrivere che i lavori tra comuni e centrali di committenza ha provocato tossicità, patologie da curare con il codice penale in mano, ancora maggiori di quelle frutto dell’opera degli uffici tecnici, quando le gare si esplicavano nei comuni.
E’ successo questo: i comuni, attraverso i bandi, di certo non scritti dalle SUA, attraverso i capitolati, di certo non scritti dalle SUA, hanno ipotecato gli esiti, spostando (lo abbiamo scritto cento volte) il reato di turbativa d’asta dagli uffici comunali a quelli del Provveditorato, della Cuc Nolana oggi.
non a caso è stato introdotto l’articolo 353 bis del codice penale. Il legislatore, infatti, è stato costretto a perseguire una modalità di turbativa d’asta consolidatasi negli ultimi anni che noi abbiamo spesso definito “vestito su misura”
Questo il testo dell’articolo 353 bis del c.p.:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”
Ciò significa che la turbativa d’asta poteva essere compiuta quando lei ha aderito, come sindaco di Arienzo, alla SUA, ma anche nelle procedura gestite in maniera diretta dagli uffici tecnici.
Rispettiamo il suo pensiero che non a caso abbiamo pubblicato integralmente, ma siamo in totale disaccordo con questo, così come lei ha detto di essere in disaccordo con il nostro.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
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