Si apre il mese di novembre e con esso tutta una serie di adempimenti fiscali a cui prestare particolarmente attenzione.Le imprese dovranno ricordare i consueti versamenti INPS e IVA previsti verso la metà del mese, mentre le associazioni senza scopo di lucro sono tenute alla registrazione dei corrispettivi. In parallelo, il Decreto Omnibus slitta il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, al 30 novembre 2024. E si chiude poi a fine mese la sesta rata della rottamazione quater in continuità per chi ha scelto la rateizzazione dei propri debiti fiscali.
Ecco una panoramica delle principali date da ricordare e degli adempimenti richiesti.
15 novembre 2024: fatture in differita e registrazione IVA per associazioni sportive e culturali
Il 15 novembre la scadenza per i soggetti IVA che devono emettere le fatture differite relative alle operazioni di vendita e servizi rese nel mese di ottobre 2024, che permettono di consolidare le operazioni effettuate tra le stesse parti in un’unica fattura mensile.
La stessa scadenza riguarda gli enti sportivi e culturali che dovranno registrare i corrispettivi e i proventi commerciali maturati nel mese precedente, con registrazione cumulativa.
18 novembre 2024: versamenti INPS per artigiani, commercianti e collaboratori
Il 18 novembre è poi la data di scadenza per il consueto pagamento dei contributi previdenziali all’INPS. Partiamo da artigiani e commercianti, che dovranno versare la quota fissa di contributi in base al reddito tramite modello F24.
Si passa poi ai committenti che hanno corrisposto compensi nel mese precedente a: collaboratori occasionali che guadagnano oltre 5.000 euro all’anno; venditori porta a porta; assegnisti; dottorandi di ricerca; soci-amministratori; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contributo per questi soggetti è ripartito in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore, ma il versamento resta in capo al committente.
18 novembre 2024: liquidazione e versamento IVA mensile e trimestrale
Entro il 18 novembre sono previsti diversi versamenti IVA, suddivisi in base al tipo di contribuente: le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco e altre organizzazioni devono versare l’IVA relativa al terzo trimestre, senza interessi; i contribuenti IVA mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre con il codice tributo 6010; i soggetti intermediari di vendite a distanza con piattaforme digitali devono versare l’IVA relativa al mese precedente; i professionisti sanitari, distributori di carburante e autotrasportatori di merci per conto terzi possono effettuare liquidazioni trimestrali, senza l’interesse dell1% indipendentemente dai ricavi.
20 novembre 2024: versamento dei contributi ENASARCO
Il 20 novembre 2024 scade il termine per il versamento dei contributi ENASARCO per le aziende che intrattengono rapporti di agenzia. La scadenza interessa i contributi sulle provvigioni liquidate agli agenti nel trimestre precedente.
Le aziende dovranno dunque accedere alla propria area riservata sul portale ENASARCO e compilare la distinta dei contributi con le provvigioni degli agenti. Chi utilizza l’addebito bancario dovrà confermare la distinta cinque giorni prima della scadenza per evitare sanzioni.
25 novembre 2024: presentazione degli elenchi INTRASTAT
Entro il 25 novembre, le aziende con obbligo mensile dovranno presentare telematicamente gli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie del mese di ottobre tramite gli specifici modelli:
INTRA 1-bis e INTRA 2-bis: per le cessioni e gli acquisti di beni;
INTRA 1-quater e INTRA 2-quater: per i servizi resi e ricevuti.
30 novembre 2024: sesta rata per rottamazione quater
Il 30 novembre è infine fissata la scadenza per il versamento della sesta rata per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater, che permette di pagare in modo agevolato i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Grazie ai 5 giorni di tolleranza, tuttavia, pagamenti effettuati entro il 9 dicembre saranno considerati validi.
30 novembre 2024: rivalutazione di terreni e partecipazioni
Coloro che hanno optato per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate, al 1° gennaio 2022, devono versare la terza rata entro il 15 novembre 2024. L’adempimento permette di aggiornare il valore fiscale di questi beni, pagando un’imposta agevolata ed il versamento potrà essere effettuato tramite F24 con i seguenti codici: codice tributo 8055: per partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati; codice tributo 8056: per terreni edificabili e agricoli.
Le rate successive alla prima sono soggette a un tasso di interesse annuo del 3%. Questa scadenza che riguarda la rivalutazione di partecipazioni e terreni è slittata dal 15 al 30 novembre 2024 secondo la recente proroga.
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