Questo tipo di accordo, tra impresa di costruzione o ristrutturazione cedente e terzo acquirente dell’immobile, può certamente consentire di raggiungere lo scopo desiderato se il bonus spettante sull’acquisto dell’unità immobiliare è il c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (spettante sugli acquisti di unità immobiliari site in edifici, ubicati in zone sismiche 1, 2 o 3, che sono stati oggetto di integrale demolizione e ricostruzione con miglioramento di una o più classi di rischio sismico), ma pare del tutto inutile se è invece il c.d. “bonus casa acquisti” di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR (spettante sugli acquisti di unità immobiliari site in edifici che sono stati oggetto nella loro interezza di interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia).
Facendo un passo indietro, bisogna anzitutto ricordare che la costante prassi dell’Agenzia delle Entrate ha sempre affermato, con riguardo al “bonus casa acquisti” di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR, il principio per cui l’agevolazione matura soltanto una volta che risultano ultimati i “lavori presupposto” sull’intero edificio e che tale circostanza si verifica quando “viene presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazione di fine lavori” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 279 e 11 ottobre 2018 n. 956-1602/2018 e risposta a interrogazione parlamentare Min. Economia e Finanze 14 settembre 2017 n. 5-12157); motivo per cui, nel caso di rogito e sostenimento della spesa in un anno (ad esempio 2024) antecedente all’anno di ultimazione dei lavori di restauro e risanamento o ristrutturazione edilizia (ad esempio 2025), l’anno di maturazione del bonus non è quello del rogito, ma quello dell’ultimazione dei lavori.
Questo principio vale evidentemente anche per l’altro bonus acquisti, ossia il “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, ma, relativamente a questo bonus, la più recente prassi dell’Agenzia delle Entrate ha giustamente convenuto sul fatto che i “lavori presupposto”, la cui ultimazione è richiesta ai fini della maturazione dell’agevolazione, sono “soltanto” quelli strutturali, che consentono di conseguire il miglioramento di classamento sismico dell’edificio rispetto a quello dell’edificio pre-esistente (ris. Agenzia Entrate 8 marzo 2024 n. 14 e dalla risposta all’interpello DRE Veneto 11 dicembre 2023 n. 907-1381/2023); ragione per cui, se i lavori strutturali vengono ultimati nel 2024 e si procede al rogito delle unità immobiliari “al grezzo”, temporaneamente accatastate nelle categorie F/3 o F/4, l’anno di maturazione del bonus rimane quello del rogito (rectius: quello di ultimazione dei lavori strutturali) anche se i lavori di completamento dell’edificio e di finitura delle unità immobiliari proseguono e si concludono nel 2025.
Ecco perché, quindi, la vendita di unità immobiliari “al grezzo” a fine 2024 pare destinata a sortire effetti ben diversi, a seconda che le cessioni siano da agevolare con il “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, oppure con il “bonus casa acquisti” di cui al comma 3 dell’art. 16 del TUIR.
Giova sottolineare che, per poter “targare” 2024 il sismabonus acquisti sulle unità immobiliari rogitate “al grezzo”, è in linea teorica sufficiente che l’ultimazione dei lavori strutturali si abbia entro la fine dell’anno e non necessariamente prima della stipula dei rogiti, fermo restando che sarà necessario attendere tale ultimazione prima di poter esercitare eventuali opzioni di sconto o cessione (dovendo a tale fine venire prodotte le attestazioni B-1 e B-2 predisposte e depositate da direttore dei lavori e collaudatore statico).
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