Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 31665/2024, udienza del 25 giugno 2024, ha affermato che il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale di cui all’art. 6, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui abbia avuto luogo in tale territorio anche una parte soltanto della omissione causativa dell’evento.
In applicazione di tale principio, il collegio di legittimità a fronte di un caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, il cui evento si era verificato all’estero, ha ritenuto che per l’affermazione della giurisdizione italiana sia sufficiente che sul territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, pur se priva dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella svoltasi all’estero (si cfr. come espressioni del medesimo indirizzo: n. 56953 del 2017 Rv. 272220-01, n. 35510 del 2021 Rv. 281853-01, n. 39993 del 2021 Rv. 282061-01, n. 6376 del 2017 Rv. 269062-01, n. 13085 del 2014 Rv. 259486-01).
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