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differenza docenti di ruolo e supplenti. Conseguenze ai fini pensionistici #finsubito prestito immediato


La richiesta di part-time può essere effettuata dal personale di ruolo o all’atto dell’assunzione oppure entro il 15 marzo di ogni anno, mentre dai supplenti solo al momento dell’assunzione.

Part-time supplenti

Quando

La possibilità di stipulare un contratto part-time per il personale docente supplente (come per quello neoassunto in ruolo) è prevista dall’art. 39/4 del CCNL 2019/2021, laddove leggiamo:

L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

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La disposizione contrattuale è ripresa nell’annuale nota sulle supplenze:

“Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito gli articoli 56 e 57 del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, e l’articolo 39, comma 4, del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l’articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.”

Dunque, anche i supplenti hanno la possibilità di chiedere il part-time ma possono farlo soltanto alla stipula del contratto e non dopo.

Chi decide

Nel caso dei docenti supplenti non decide l’USP ma il dirigente scolastico, come chiarito dall’Ufficio scolastico provinciale di Foggia:

“In relazione a tali richieste, si precisa quanto segue: a quest’Ufficio compete autorizzare esclusivamente i part-time dei docenti assunti a tempo indeterminato dall’01/09/2024. Per i docenti assunti da concorso PNRR privi di abilitazione, e che stipuleranno quindi un contratto di supplenza annuale, l’autorizzazione compete direttamente al Dirigente scolastico, trattandosi di supplenti.” 

Quanto detto sopra vale anche per i neoassunti in ruolo, che possono chiedere anch’essi il part-time all’atto dell’assunzione, tuttavia gli stessi potranno richiederlo (se non già fatto) entro il 15 marzo, essendo ormai di ruolo.

Part-time personale di ruolo

Quanto ai docenti di ruolo, possono essere interessati:

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  • docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
  • personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
  • personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;
  • personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ( subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità).

La domanda va presentata entro il 15 marzo di ogni anno.

La durata del rapporto di lavoro part-time è pari a due anni scolastici e, una volta accettata la richiesta effettuata, il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre successivo.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

Ricordiamo, infine, che il part-time può essere concesso se per il posto/classe di concorso di interesse non sia stata superata l’aliquota del 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale (cioè i docenti in part-time non possono essere – per ciascuna classe di concorso/posto – più del 25% della dotazione organica provinciale).

Quesito 1

Ho una cattedra esterna su due scuole ( 11 da una parte e 7 dall’altra . Ho preso servizio da chiamata GPS a settembre. Ora avrei bisogno di un part time . Posso chiederlo ? Su quante ore? Grazie e buona giornata

No, come detto sopra, i docenti supplenti possono chiedere il part-time solo all’atto dell’assunzione e non dopo la sottoscrizione del contratto.

Quesito 2

Sono una docente di ruolo dal 2021 nella scuola Primaria. Lavoro in regime di part-time verticale. Ho finalmente ottenuto il trasferimento nella mia provincia e, nell’I.C. in cui mi trovo, svolgo parte delle mie ore in Attività Alternative, le altre su completamento di un sostegno (sono state aumentate, rispetto allo scorso anno scolastico, le ore riconosciute per il sostegno). La mia domanda è se l’incarico interferisce con l’avanzamento per gli scatti di pensione o comunque abbia altre conseguenze a mio svantaggio.
Grazie.

Presumiamo che la lettrice, chiedendo se l’incarico interferisca ai fini pensionistici, si riferisca al contratto a tempo parziale. Al riguardo, rispondiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 554/98 gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero, ai fini del diritto a pensione, quindi non ritardano l’uscita dalla scuola. Gli stessi anni a tempo parziale, però, considerato che la retribuzione è inferiore rispetto al contratto a tempo pieno, influiscono (nel senso che riducono) sulla misura, ossia sulla pensione che si percepirà, nonché sul calcolo del TFS/TFR.

E’ possibile, comunque, riscattare i periodi di part-time, ai fini del trattamento pensionistico, in modo da colmare il gap contributivo, cioè integrare i contributi mancanti in relazione ad un contratto a tempo pieno. Alternativamente al riscatto si può chiedere la prosecuzione volontaria dei versamenti.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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