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La trasformazione sostanziale e permanente, come indicato dal D.P.R. 380, si applica non solo agli edifici, ma anche ai terreni. Lo ribadisce la Cassazione
In un mondo a volte fin troppo ingolfato da norme e burocrazia dove le passioni possono trasformarsi in sfide legali, la recente sentenza n. 35128/2024 della Corte di Cassazione ci ricorda che anche i sogni più audaci devono fare i conti con le regole! Immaginate di voler costruire una pista da motocross sul vostro terreno: l’emozione è palpabile, ma attenzione! La legge è sempre in agguato, pronta a mettere in discussione ogni mossa.
In questo articolo, come si è capito, parleremo nuovamente del cambio di destinazione d’uso con ulteriori chiarimenti su questa operazione non priva di facili scivoloni, ricordando che per facilitarne la gestione della pratica, può risultarti utile una piattaforma cloud per la gestione delle pratiche edilizie e per la gestione del tuo studio tecnico. Ed allora:
Se ho un terreno posso trasformarlo ed usarlo come voglio, anche senza costruirvi nulla?
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di realizzazione di opere edilizie senza titolo abilitativo, in violazione dell’articolo 44 del D.P.R. n. 380/2001.
L’imputato era stato condannato ad una sanzione pecuniaria di 2.000 € e alla confisca del terreno su cui era stata realizzata una pista per motocross.
Il Tribunale aveva accertato che l’imputato aveva effettuato operazioni di sagomatura su un terreno agricolo, trasformandolo in una pista per motocross, senza il necessario permesso di costruire. Questa attività era stata considerata un mutamento della destinazione d’uso del terreno, da agricolo a sportivo.
L’imputato nel ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale si difendeva lamentando principalmente:
- errata applicazione delle norme: il Tribunale aveva erroneamente applicato le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, in particolare l’art. 23-ter, l’imputato infatti sosteneva che la realizzazione della pista da motocross non costituisse un mutamento di destinazione d’uso incompatibile con l’originaria destinazione agricola del terreno;
- vizio di motivazione: egli lamentava un difetto nella motivazione della sentenza, asserendo che il Tribunale non aveva fornito adeguate spiegazioni sulle prove a dimostrazione di come le operazioni di sagomatura del terreno integrassero un mutamento di destinazione d’uso.
Cassazione: qualunque intervento, anche non edilizio, che modifichi in modo permanente il suolo va assoggettato al PdC
La Corte evidenzia che il Giudice di merito ha correttamente accertato che l’imputato aveva realizzato una pista da motocross su un terreno agricolo tramite operazioni di sagomatura. Questo intervento ha comportato un cambiamento permanente della destinazione d’uso del suolo, giustificando così la contestazione del reato ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001. A giudizio degli ermellini:
Va richiamato il consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli e proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica
Insomma, anche le modifiche non strutturali del suolo necessitano di un permesso di costruire.
De resto, precisa la Corte, è stato già affermato che:
i lavori di sbancamento e livellamento del suolo, con movimento di terra, abbattimento di vegetazione ed ampliamento di sentieri, per realizzare una pista per motocross, sono soggetti a concessione del sindaco (Sez. 3, n. 7170 del 21/03/1980, Rv. 145527 – 01).
Va, quindi, ribadito che costituisce illecito edilizio l’esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un’area adibita a pista per motocross, in quanto, pur non consistendo in un’attività di edificazione in senso stretto, comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cambio-destinazione-d-uso-del-suolo-che-titolo-edilizio-occorre/
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