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Verifica preventiva e validazione del progetto: cosa prevede il Codice appalti #adessonews

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Verifica progetti nel nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023, soglie, soggetti e modalità operative. Tutto quello che occorre sapere

La verifica della progettazione  ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023, è finalizzata ad accertare a conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

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L’allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono.

Leggi l’articolo per approfondire l’argomento e le norme previste dal Codice appalti.

Ti segnalo il software per la redazione di documenti, relazioni e capitolati per lavori pubblici e privati, che dispone in archivio anche il verbale di validazione del progetto.

aggiornamento

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Verifica della progettazione: chiarimenti del MIT sui soggetti deputati al controllo

Il responsabile unico del progetto può pianificare l’attività di verifica e validazione del progetto esecutivo, ovvero del livello posto a base di gara, incaricando un soggetto deputato al controllo in ragione dell’importo dei lavori a condizione che si operi nel rispetto delle previsioni del codice e dell’Allegato 1.7, in particolare dell’art. 34 comma 2.

E’ quanto si legge nel parere 2593 del 21 luglio 2024 fornito dal servizio giuridico del MIT.

Di contro, il responsabile non può procedere alla verifica del PFTE all’interno dell’amministrazione titolare dell’appalto (RUP, struttura interna a supporto o Dirigente) indipendentemente dall’importo dei lavori.

La stazione appaltante – ai sensi dell’art. 41, comma 2 dell’Allegato 1.7 – potrà indicare, per esigenze motivate, i contenuti semplificati della verifica che comunque dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 34 comma 2

Verifica e validazione del progetto: cosa sono

Il primo comma dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che ogni progetto debba essere sottoposto ad una verifica che tenga conto dei contenuti del documento di indirizzo progettuale e delle normative vigenti. Tale controllo è affidato ad un unico organo e si svolge durante tutte le fasi della progettazione, concludendosi con la verifica del progetto esecutivo prima dell’avvio dei lavori.

Si specifica inoltre che, in caso di appalto integrato, la verifica deve essere effettuata su entrambi i livelli progettuali: sia sul PFTE (che può essere redatto dalla stazione appaltante o da un progettista esterno incaricato), sia sul progetto esecutivo, la cui realizzazione è affidata all’operatore economico nell’ambito della gara che include anche l’esecuzione dei lavori. In questo contesto, è ritenuto vantaggioso che entrambi i livelli del progetto siano verificati dallo stesso soggetto, anche a distanza di tempo, in modo da poter sfruttare la conoscenza acquisita durante la fase preliminare di progettazione.

Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

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Differenza tra verifica e validazione del progetto

L’attività di verifica preventiva consiste nell’appurare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti, nonché la loro conformità alla normativa vigente. La validazione, invece, rappresenta l’atto formale riportante gli esiti della verifica.

Nello specifico, secondo il D.P.R. 207/2005 la verifica preventiva ingloba l’attività tecnico‐amministrativa, istruttoria, controllo e riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne
ha curato la progettazione; è affidabile all’interno o all’esterno della stazione appaltante (articoli 45, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2005). La validazione, invece, include l’attività tecnico‐amministrativa conclusiva e riguarda solo il livello progettuale posto a base di gara; è riservata in via esclusiva al RUP (articoli 55 e 59 del d.P.R. n. 207 del 2005).

A cosa serve la verifica

Cosa si intende per verifica nella progettazione dei lavori? La verifica della progettazione accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fasi della verifica

L’articolo 41 dell’Allegato I.7 disciplina i momenti della verifica.

Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento

Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni , il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.

Le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

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Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

  1. alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  2. alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
  3. alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

Quando è obbligatoria la verifica del progetto?

La verifica del progetto è obbligatoria in diversi casi:

  • per tutte le fasi progettuali, in modo da garantire la correttezza tecnica e la conformità normativa;
  • per progetti che presentano una elevata complessità tecnica o un rilevante impatto economico;
  • qualunque progetto che utilizza fondi pubblici;
  • per i progetti che coinvolgono costruzioni in zone sismiche;
  • appalto integrato (dove lo stesso soggetto è incaricato sia della progettazione esecutiva sia dell’esecuzione dei lavori), la verifica è obbligatoria su entrambi i livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo);
  • affidamenti superiori alle soglie.

Chi esegue la verifica preventiva dei progetti?

Come previsto dall’art. 34 dell’allegato I.7, l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

  • per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  • per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, da organismi di controllo accreditati che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
  • per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  • per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di supporto.

La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Verifica preventiva dei progetti soglie

Verifica preventiva dei progetti soglie Verifica preventiva dei progetti soglie

I contenuti della verifica secondo il D.Lgs. 36/2023

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

  • affidabilità
    • la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
    • la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
  • completezza e adeguatezza
    • la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
    • la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
    • la verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
    • la verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
    • la verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
    • la verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
  • leggibilità, coerenza e ripercorribilità
    • la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
    • la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
    • la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati
  • compatibilità
    • la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
    • la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
      • inserimento ambientale;
      • impatto ambientale;
      • funzionalità e fruibilità;
      • stabilità delle strutture;
      • topografia e fotogrammetria;
      • sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
      • igiene, salute e benessere delle persone;
      • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
      • sicurezza antincendio;
      • inquinamento;
      • durabilità e manutenibilità;
      • coerenza dei tempi e dei costi;
      • sicurezza e organizzazione del cantiere.

Validazione progetto: verifica della documentazione

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dall’allegato I.7 del codice, per ciascun livello della progettazione. Si deve:

  • per le relazioni generali: verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
  • per le relazioni di calcolo:
    • verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
    • verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
    • verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
    • verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
    • verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.
  • per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
    • le specifiche esplicitate dal committente;
    • le norme cogenti;
    • le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
    • le regole di progettazione;
  • per gli elaborati grafici: verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
  • per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto: verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
  • per la documentazione di stima economica, è opportuno verificare che:
    • costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
    • i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
    • siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
    • i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
    • gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
    • i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
    • le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
    • i totali calcolati siano corretti;
    • il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori;
    • le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;
    • piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
  • per il piano di sicurezza e di coordinamento: verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • per il quadro economico: verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 17.

Check list verifica progetto esecutivo 2023

Per sintetizzare i punti, possiamo stilare una sorta di check list per esser certi di includere tutti i punti nella verifica del progetto. Di seguito sono elencati i principali punti di controllo che dovrebbero essere inclusi in una verifica completa di un progetto esecutivo:

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  • conformità normativa e tecnica;
  • controllo dei documenti tecnici;
  • verifica di qualità e sicurezza;
  • verifica economica e tempistiche;
  • verifiche procedurali e amministrative;
  • controllo digitale;
  • verifica finale e conclusione.

Verbale di validazione progetto esecutivo 2023

Il verbale di validazione è un documento ufficiale redatto al termine del processo di validazione della progettazione, con il quale si attesta formalmente che il progetto ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste. Questo verbale rappresenta l’approvazione definitiva del progetto, confermando che esso è conforme alle normative vigenti, agli standard tecnici e ai requisiti stabiliti, e che può essere avviato senza necessità di ulteriori modifiche.

Verbale validazione dlgs 36 2023

Verbale validazione dlgs 36 2023 Verbale validazione D.Lgs. 36 2023

Vista la complessità del documento da elaborare, ti consiglio di scaricare gratis il modello di validazione in formato PDF elaborato con il software capitolati speciali, sempre aggiornato ed in linea con le normative vigenti.

A cosa serve il verbale di validazione

Il verbale ha una serie di finalità:

  • certificazione della conformità: certifica che il progetto è stato esaminato e risulta conforme alle normative tecniche, legali, ambientali e di sicurezza applicabili. Rappresenta una garanzia che tutte le procedure di verifica sono state completate con successo;
  • autorizzazione all’avvio dei lavori: una volta redatto e sottoscritto, autorizza formalmente l’inizio dei lavori, attestando che non ci sono ostacoli tecnici o legali che impediscano la realizzazione del progetto;
  • responsabilità e tracciabilità: identifica i soggetti che hanno partecipato alla validazione (come il responsabile unico del procedimento, i tecnici o le commissioni incaricate). Questo documento assume una funzione importante anche in termini di responsabilità, poiché stabilisce chi ha esaminato e approvato il progetto, attribuendo quindi la responsabilità di eventuali errori o omissioni;
  • garanzia di fattibilità e qualità: attesta che il progetto non presenta criticità dal punto di vista tecnico, economico o temporale, garantendo che l’opera sia realizzabile nei tempi e con i costi previsti e con adeguati standard di qualità e sicurezza;
  • deposito agli atti amministrativi: diventa parte integrante della documentazione amministrativa del progetto, archiviato per eventuali controlli futuri. È un documento di riferimento in caso di controversie o verifiche da parte di enti esterni.

 

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