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Cos’è la centrale di committenza, quali sono i compiti, le funzioni e le novità in riferimento al nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023
La centrale di committenza è un organismo o una struttura incaricata di svolgere, in modo centralizzato, attività di acquisizione di beni, servizi e lavori per conto di altre amministrazioni o enti pubblici. Il concetto di centrale di committenza è nato nel contesto delle politiche europee e nazionali mirate a migliorare l’efficienza della spesa pubblica, promuovendo l’aggregazione della domanda e riducendo i costi e i tempi delle procedure di gara. In Italia, questo modello è stato recepito dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che ne disciplina il funzionamento e l’operatività.
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Centrale di committenza: cos’è
Secondo la definizione contenuta nell’allegato I.1 del codice appalti una centrale di committenza è una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza. In sostanza è una stazione appaltante centralizzata che si occupa di aggiudicare appalti, stipula accordi quadro e gestisce sistemi dinamici di acquisizione per altri enti.
Esempio centrale di committenza
Un esempio di centrale di committenza è Consip S.p.A. Consip è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e ha il compito di gestire, centralizzare e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi per conto delle amministrazioni pubbliche italiane.
Consip svolge una serie di attività, tra cui:
- gestione di gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi a livello nazionale;
- stipula di accordi quadro e convenzioni che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare per acquistare beni e servizi a condizioni economiche già negoziate;
- offerta di piattaforme di e-procurement, che digitalizzano e semplificano le procedure d’acquisto per le pubbliche amministrazioni.
Ad esempio, una gara condotta da Consip potrebbe riguardare l’acquisto di forniture informatiche (computer, software, stampanti) per tutte le amministrazioni pubbliche italiane. Grazie alla sua posizione centrale, Consip ottiene prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che singole amministrazioni potrebbero ottenere agendo da sole.
Attività di centralizzazione delle committenze
Le attività di centralizzazione delle committenze sono attività svolte su base permanente che riguardano:
- l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.
Attività di committenza ausiliarie
Le attività di committenza ausiliarie consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza. Nello specifico, nella forma di:
- infrastrutture tecniche, che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro;
- consulenza tecnica, in materia di svolgimento o progettazione delle procedure di appalto;
- preparazione delle procedure di appalto, in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- gestione delle procedure di appalto, in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
Centrali di committenza: compiti e funzioni
Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1 del codice. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
- istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g) ossia qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono ad una stazione appaltante qualificata, ad una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
Centrale unica di committenza: le novità nel nuovo codice appalti
Il D.Lgs. 36/2023 introduce importanti modifiche e integrazioni alla normativa preesistente, in particolare al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016). Tra le novità più rilevanti, si evidenziano:
- rafforzamento del ruolo delle centrali di committenza: il nuovo codice promuove un modello di committenza centralizzata, incentivando la creazione di reti tra enti pubblici per ottimizzare le risorse e migliorare la qualità dei servizi;
- obbligo di utilizzo: gli enti sono incoraggiati ad utilizzare le centrali di committenza per gli appalti di valore superiore a una certa soglia, favorendo così una gestione più efficiente e coordinata;
- trasparenza e digitalizzazione: viene enfatizzata l’importanza della digitalizzazione dei processi di acquisto, con l’introduzione di piattaforme elettroniche per la gestione delle gare.
Affidamenti e soglie
Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 €, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
Quali sono le centrali di committenza qualificate?
Con la delibera 141 del 30 marzo 2022, l’ANAC definisce quali sono le centrali di committenza qualificate di diritto, ovvero:
- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche);
- Consip S.p.a.;
- INVITALIA (agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.);
- difesa servizi S.p.a.;
- sport e salute S.p.a..
Sono qualificate, invece, con riserva le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.
Qualificazione delle centrali di committenza
La qualificazione delle centrali di committenza (e delle stazioni appaltanti) attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
- progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
- esecuzione dei contratti.
Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui al primo punto.
La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila € e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Requisiti di qualificazione per le centrali di committenza (affidamento)
Secondo l’articolo 63 del codice è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco.
La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:
- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 € e per lavori fino a 1 milione di €;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di € e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture.
Le centrali di committenza si qualificano per i lavori almeno al secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea; e per servizi e forniture almeno al secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 €.
Requisiti per la qualificazione dei lavori
Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
Requisiti per la qualificazione dei servizi e forniture
Le centrali di committenza per essere qualificate per i servizi e forniture devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’AUSA;
- presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
Qualificazione centrali di committenza per l’esecuzione
Le centrali di committenza (e le stazioni appaltanti) qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
Come richiedere l’iscrizione negli elenchi?
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono richiedere l’iscrizione negli elenchi delle entità qualificate dal 1° luglio 2023, utilizzando l’apposita sezione dell’AUSA e fornendo le informazioni richieste dall’ANAC per la verifica dei requisiti. Questa richiesta è essenziale per ottenere la qualificazione. L’ANAC, basandosi sui dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, assegna il livello di qualificazione per progettazione, affidamento ed esecuzione. L’ANAC può anche eseguire verifiche, a campione, per confermare la veridicità delle informazioni fornite. L’iscrizione negli elenchi ha una durata di due anni, con successiva revisione secondo l’articolo 11 del codice.
Differenza tra stazione appaltante e centrale di committenza
Per capire ancora meglio cosa sono le centrali di committenza, facciamo una differenza con la stazione appaltante. La stazione appaltante e la centrale di committenza sono due soggetti distinti all’interno delle procedure di appalto pubblico, ma entrambe giocano un ruolo chiave nell’acquisizione di beni, servizi e lavori per conto delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo appena visto la definizione di centrale di committenza, adesso possiamo concentrarci su quella della stazione appaltante.
La stazione appaltante è l’amministrazione o l’ente pubblico che necessita di beni, servizi o lavori e avvia una procedura di gara per soddisfare tale esigenza. Essa gestisce il processo di appalto in modo diretto, curando la definizione dei requisiti, la pubblicazione del bando e la selezione del fornitore, fino alla stipula del contratto. Invece, la centrale di committenza è un organismo incaricato di gestire le procedure di gara per conto di più amministrazioni, centralizzando gli appalti e aggregando la domanda.
La centrale di committenza non ha un bisogno diretto di acquisizione, ma si occupa di eseguire l’intera procedura per altre stazioni appaltanti, con l’obiettivo di ottimizzare i processi, ottenere migliori condizioni economiche e ridurre i costi. Mentre la stazione appaltante può decidere se gestire autonomamente gli appalti o rivolgersi a una centrale di committenza, quest’ultima gestisce appalti su scala più ampia, garantendo maggiore efficienza e professionalità nelle procedure.
Differenza tra centrale di committenza e soggetto aggregatore
La centrale di committenza e il soggetto aggregatore sono due entità che presentano alcune differenze sostanziali per quanto riguarda la portata, le funzioni e il contesto operativo. Abbiamo abbondantemente definito la centrale di committenza, soffermiamoci ora sul soggetto aggregatore.
Il soggetto aggregatore, introdotto specificamente con la Legge di Stabilità 2015 in Italia, è una particolare forma di centrale di committenza con un ruolo altamente specializzato e strategico a livello nazionale o regionale, istituita per acquisti di beni e servizi considerati strategici o ad alta rilevanza economica per la Pubblica Amministrazione. I soggetti aggregatori, come Consip o le centrali regionali di committenza, operano principalmente per ridurre la frammentazione della spesa pubblica e ottenere economie di scala in settori specifici. Essi sono incaricati di gestire grandi volumi di acquisti, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e garantire migliori condizioni contrattuali per le amministrazioni.
La differenza chiave tra le due figure risiede nella portata e nell’ambito di competenza: mentre la centrale di committenza può operare per una vasta gamma di appalti su richiesta delle singole amministrazioni, il soggetto aggregatore ha il compito di gestire appalti strategici e standardizzati per categorie merceologiche definite a livello nazionale o regionale. Inoltre, i soggetti aggregatori agiscono su iniziativa del governo e su settori che coinvolgono spese significative per la pubblica amministrazione, mentre le centrali di committenza possono essere attivate su richiesta per qualsiasi tipo di appalto.
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