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Gli importi dell’assegno unico per il 2024
L’Inps ha il proprio calcolatore on line, che permette di simulare l’importo dell’assegno unico spettante in base alla propria situazione. Per utilizzarlo non serve esser loggati, ma bisogna aver ben presente la propria situazione famigliare per compilarlo correttamente e verificare l’importo che spetta.
Per chi vuole capire come viene calcolato, occorre sapere che l’assegno mensile si compone di due parti, una viene calcolata in base all’Isee, mentre l’altra, la cosiddetta maggiorazione varia in base alla composizione famigliare e a situazioni particolari come disabilità o più semplicemente nel caso in cui lavorino entrambi i genitori.
L’assegno base
L’importo base dell’assegno unico universale viene riconosciuto in base all’ISEE. Se si decide di non presentare l’Isee perché siamo già certi di superare il livello massimo di 45.574,96 euro, l’Inps riconosce l’importo base.
Nella tabella seguente vediamo gli importi validi per il 2024.
Isee | Importo dell’assegno unico per ogni figlio minorenne |
---|---|
Fino a 17.090,61 euro | 96,90 euro |
Fino a 45.574,96 euro | Importo decrescente fino a un minimo di 57 euro |
Oltre i 45.574,96 euro o senza presentare l’Isee | 57 euro |
Isee | Importo dell’assegno unico per ogni figlio maggiorenne |
Fino a 17.090,61 euro | 91,9 euro |
Fino a 45.574,96 euro | Importo decrescente fino a un minimo di 28,50 euro |
Oltre i 45.574,96 euro o senza presentare l’Isee | 28,50 euro |
Le maggiorazioni
La maggiorazione spetta in maniera differente a seconda delle situazioni, alcune delle quali dipendono ancora dall’Isee ma si ricollegano ai seguenti casi particolari:
- per figli fino a un anno d’età, gli importi dell’assegno unico aumentano del 50% in pratica, chi percepisce l’importo minimo di 199,40 euro arriva a 299,10euro fino al compimento dell’anno del bambino, mentre i 57 euro diventano 85,50 euro. Questa stessa maggiorazione, a partire dal terzo figlio, viene riconosciuta ad ogni figlio fino al compimento del terzo anno d’età per nuclei con redditi Isee massimi di 45.574,96 mila euro;
- dal terzo figlio, spetta un importo mensile decrescente tra 96,90 euro per Isee fino a 17.090,61 euro e 17,10 euro per Isee pari a 45.574,96 euro;
- se entrambi i genitori lavorano, all’importo base si somma un importo mensile di 34,10 euro a figlio che decrescono fino ad azzerarsi per Isee superiori ai 45.574,96 euro. Lo stesso aumento spetta ai genitori vedovi e lavoratori, la maggiorazione dura per i 5 anni successivi alla data del decesso;
- per le mamme under 21, si somma un importo di 22,80 euro mensili a figlio a prescindere dall’Isee;
- in caso di 4 o più figli vengono riconosciuti 150 euro mensili forfetari a prescindere dall’Isee;
- Fino al 2024 per i nuclei con Isee fino a 25.000 euro, è istituita una ulteriore maggiorazione, calcolata dall’INPS, che viene riconosciuta solo a chi percepiva già gli assegni al nucleo familiare. Questa maggiorazione viene calcolata come differenza tra quanto si percepisce con l’assegno unico e quanto si percepiva come detrazioni e ANF. Se con l’assegno unico il nucleo familiare dovesse ottenere un importo inferiore, l’Inps riconosce automaticamente questa differenza insieme all’assegno. Attenzione però, la differenza viene riconosciuta per 2 terzi e nel 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio del 2025 per un terzo.
In ogni caso, chi non presenta l’Isee ha diritto agli importi minimi, di fatto si presume che il nucleo familiare possegga un Isee di almeno 45.574,61 euro.
L’assegno unico per la disabilità
Oltre agli importi che abbiamo appena visto, in caso di disabilità dei figli vengono riconosciute delle maggiorazioni specifiche che variano in funzione del grado di disabilità e dell’età del figlio.
Le maggiorazioni si sommano agli importi visti nel paragrafo precedente, per i quali non si considera alcun limite di età per i figli disabili ma solo la variazione dell’Isee. Le maggiorazioni sono:
Età del figlio | Grado di disabilità | Maggiorazione spettante |
---|---|---|
Da 0 a 20 anni | Media | 96,90 euro |
Grave | 108,20 euro | |
Non autosufficiente | 119,60 euro | |
Pari o superiore a 21 anni | – | Importo base per i figli minorenni in base all’Isee |
Maggiorazione per grado di invalidità |
Nuclei con genitore vedovo
A partire dal primo giugno 2023 i genitori che sono vedovi, con figli minorenni, possono presentare la domanda di integrazione dell’assegno unico, anche se non vengono riconosciuti gli arretrati. Per ottenere la maggiorazione devono esser rispettati tutti i seguenti requisiti:
- il decesso deve esser avvenuto entro il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
- il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
- il genitore superstite è un lavoratore.
Ad esempio, se il decesso è avvenuto nel 2017 non si ha diritto alla maggiorazione, mentre se fosse avvenuto nell’aprile 2021, la maggiorazione spetterebbe a partire dal 1° giugno 2023 e fino all’aprile 2026.
Se la domanda di AUU era stata presentata a suo tempo dal genitore che risultava già vedovo, deve essere integrata con i seguenti dati:
- il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;
- la data del decesso;
- la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.
Per i decessi avvenuti a partire dal 1° giugno 2023, l’Inps provvede autonomamente a corrispondere la maggiorazione spettante al genitore superstite presente nell’originaria domanda di AUU.
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