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Equo compenso e codice appalti sono compatibili? #adessonews

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Cabina di regia al lavoro per il coordinamento delle norme per appalti ed equo compenso: la posizione di ANCI, CNI e ANAC, le sentenze dei TAR Veneto, Lazio, Campania e Calabria

Una delle questioni più dibattute dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è la “convivenza” tra il principio dell’equo compenso (legge 49/2023) e le norme del nuovo Codice appalti in materia di gare di progettazione.

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L’ANAC e le associazioni di categoria in più occasioni hanno espresso la necessità di un chiarimento sui criteri interpretativi e, in extrema ratio, un intervento normativo per un effettivo coordinamento tra le norme.

È del 25 giugno 2024 la notizia che la Cabina di regia sul Codice Appalti, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha iniziato ad esaminare le norme di coordinamento tra Codice Appalti e norme sull’equo compenso, nell’ambito di un più ampio processo di revisione del Codice appalti che riguarda anche l’aggiornamento del Decreto Parametri.

In attesa di un quadro più chiaro, in questo articolo offriamo il resoconto del dibattito in corso e delle posizioni assunte da vari stakeholders fino alla più recente presa di posizione dell’ANAC.

Per affrontare al meglio le disposizioni del nuovo Codice Appalti, affidati alle soluzioni già aggiornate al D.Lgs. 36/2023 del leader italiano del software per l’edilizia.

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aggiornamento

Tar Catania su equo scompenso: legittimo il ribasso del 100% sugli oneri accessori

In una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante ha stabilito che rispetto all’importo posto a base d’asta non è ammesso il ribasso sul compenso strettamente inteso, ma sulle sole spese generali e oneri accessori.

In questo caso è da considerarsi legittima l‘offerta di un concorrente che abbia proposto un ribasso sulle spese generali e oneri accessori pari al 100% rinunciando totalmente a questa parte di corrispettivo.

È quanto ha stabilito il Tar Sicilia con la sentenza n. 3319 dell’8 ottobre 2024.

Il ricorrente ha evidenziato che appare impossibile che l’aggiudicatario non debba sopportare alcun esborso a titolo di spese generali e oneri accessori. Ha quindi censurato il comportamento della stazione appaltante che non ha ravvisato profili di anomalia nell’offerta presentata, ritenendo che il ribasso del 100% sulla voce spese generali e oneri accessori non incidesse sulla corretta esecuzione dell’appalto.

In particolare, il ricorrente ha sottolineato come il ribasso del 100% viene a determinare nella sostanza una significativa diminuzione del corrispettivo da riconoscere per lo svolgimento delle prestazioni, alterando il principio dell’equo compenso e violando la logica concorrenziale. In ogni caso, secondo il ricorrente il totale azzeramento delle spese generali e oneri accessori costituisce un evidente elemento di anomalia, che non può non essere sottoposto a verifica.

Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso evidenziando che non sono stati acquisiti elementi di prova tali da far ritenere o quanto meno da far dedurre che il corrispettivo riconosciuto al netto delle spese generali e oneri accessori non costituisca un equo compenso.

Ciò anche alla luce della considerazione secondo cui non sussiste alcun vincolo normativo che impedisca di ribassare anche del 100% la voce spese generali e oneri accessori, tenuto conto che tale voce non appare imprescindibile ai fini della determinazione di un compenso equo in base alla relativa disciplina e concludendo che se così non fosse tale voce non potrebbe comunque essere oggetto di alcun ribasso.

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La pronuncia, che aggiunge un ulteriore tassello alla discussa vicenda dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla legge 49/2023 e l’affidamento dei contratti pubblici, disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, mostra ancora una volta l’urgente necessità di un provvedimento correttivo del Codice appalti che metta in chiaro una volta per tutte la questione.

Equo compenso: cosa prevedono la legge 49/2023 e il Codice Appalti

L’equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dagli ordini professionali.

L’obiettivo della legge 49/2023 (per maggiore approfondimento, leggi l’articolo “Equo compenso: cos’è e come si calcola“) è tutelare i professionisti che prestano la loro opera professionale, soprattutto nei casi in cui ci si trovi in una situazione di debolezza contrattuale, per una remunerazione giusta e proporzionata al lavoro svolto a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e nei rapporti contrattuali con committenti forti quali: PA, banche, compagnie assicurative ed aziende di grandi dimensioni.

Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, stabilendo le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.

ANAC sull’equo compenso: tre scenari per superare l’empasse

L’ANAC è intervenuta più volte sulla spinosa questione dell’applicazione della legge sull’equo compenso nelle gare per servizi di ingegneria e architettura.

Con il parere 40/2024 l’ANAC risponde ad una stazione appaltante su un affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, il cui disciplinare di gara consente il ribasso sull’onorario professionale in ogni sua componente.

Su questa gara il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha chiesto la sospensione della procedura e la rettifica del bando sulla base della recente sentenza del Tar Veneto 632/2024 (che ha ritenuto applicabile le norme sull’equo compenso ai contratti pubblici).

L’Autorità ribadisce che il tema dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso per prestazioni professionali dettata dalla Legge 49/2023 e la disciplina recata dal d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura continua a sollevare dubbi interpretativi e richiede un coordinamento tra le norme.

Da una parte, la legge 49/2023 attribuisce un carattere inderogabile agli importi calcolati ai sensi del D.M.  17/06/2016, richiamato dall’Allegato I.13 dell’attuale Codice dei contratti,, con la conseguenza che non sarebbero ammesse riduzioni dell’importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario

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Dall’altra, il Codice dei contratti richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell’importo a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso.

La Legge 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina.

Allo stesso tempo stabilisce all’art. 3 che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei.

Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici persegue la finalità sottesa alla legge 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali della concorrenza in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica:

  • l’articolo 8, comma 2 prevede che la pubblica amministrazione garantisca l’applicazione del principio dell’equo compenso;
  • l’articolo 41, comma 15, fissa la modalità per l’individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell’allegato I.13.
  • l’articolo 108, comma 2, individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità/prezzo, garantendo un’adeguata valutazione dell’elemento qualitativo.

È prevista inoltre l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)».

ANAC ricorda, inoltre, che in altre sedi è stato stabilito che la legge 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio.

Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.

Inoltre, sotto il profilo della spesa pubblica, l’Autorità ha osservato ulteriormente che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 49/2023, dall’attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso.

Alla luce di queste considerazioni, ANAC rilancia tre possibili soluzioni, già proposte nel testo del Bando tipo n. 2/2023 (in corso di approvazione):

  • procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
  • procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
  • inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara (delibera 101/2024).

L’ultima opzione è comunque ammessa dall’Autorità in quanto l’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati non consente a priori l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

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Altri interventi dell’ANAC su equo compenso e Codice appalti

Con la Delibera del 20/07/2023, n. 343, l’ANAC ha indicato che, in base alla nuova disciplina dell’equo compenso, per i servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali.

Nello Schema di Bando tipo n. 2/2023 ha illustrato tre possibili soluzioni, ovvero: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; possibile ribasso limitato alle spese generali; inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.

Con la delibera 101/2024l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) affronta la questione dell’applicazione dell’equo compenso nei contratti pubblici con particolare riferimento alla loro certificazione, al ribasso e all’eterointegrazione dei bandi. Affrontando il caso specifico l’ANAC ha affermato che, in assenza di norme chiare, una stazione appaltante può prevedere la ribassabilità dei servizi di progettazione.

In questa occasione l’Autorità ha indicato che l’incertezza circa le modalità applicative della normativa sull’equo compenso nelle procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell’autovincolo, impediscono che possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Con una nota del 23 aprile 2024 l’ANAC ha sollevato nuovamente l’allarme sull’urgenza di chiarire la questione dell’equo compenso, ritenendola una problematica di rilevanza critica che richiede una soluzione rapida e precisa. L’assenza di direttive chiare e uniformi comporterebbe rischi di discriminazione e di distorsione della concorrenza nel settore delle gare pubbliche.

Nella relazione annuale 2023, l’ANAC segnala i rischi di aumento dei costi degli affidamenti legati all’automatica applicazione ai contratti pubblici del principio dell’equo compenso, sul quale ANAC ha più volte sollecitato un intervento chiarificatore del Governo.

L’Autorità precisa, inoltre, che è doveroso valorizzare la progettazione e retribuire adeguatamente i professionisti, senza però che la riduzione della concorrenza penalizzi i più giovani ed i più piccoli, oltre a pesare eccessivamente sulle casse pubbliche.

Le sentenze sull’equo compenso nel Codice Appalti

TAR Veneto e TAR Lazio: non c’è antinomia tra equo compenso e codice appalti

La sentenza del TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024 affronta tutti gli argomenti sopra esposti, concludendo che non sussiste alcuna antinomia in concreto tra la Legge 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici.

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 8580 del 30 aprile 2024 ha ribadito il principio, chiarendo che non c’è contrasto tra l’equo compenso e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.

Il TAR ha escluso un disallineamento tra la Legge 49/2023 e il D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Infatti la Legge 49/2023 non preclude l’applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell’OEPV, poiché il compenso del professionista è soltanto una delle componenti del prezzo determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a spese ed oneri accessori.

Da un lato, la Legge 49/2023 prevede esplicitamente l’applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni; dall’altro lato, l’art. 8 del D.Leg.vo 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente).

La Legge 49/2023, oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l’imposizione di un’adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l’altro, analogamente al giudizio di anomalia dell’offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione.

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Infine, con riferimento al fatto che l’art. 2, comma 1, della Legge 49/2023 specifica che la legge è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile, la scelta di applicare la disciplina sull’equo compenso esclusivamente alle prestazioni di natura intellettuale rese in favore della PA dal singolo professionista, che non necessiti (o comunque non si avvalga) di un’organizzazione di mezzi e risorse, sarebbe difficilmente giustificabile; inoltre, imporre il rispetto della norma sull’equo compenso soltanto per le prestazioni rese dal professionista che operi (e partecipi a una procedura a evidenza pubblica) uti singuli, avrebbe l’effetto di concretizzare una inammissibile disparità di trattamento tra quest’ultimo e i professionisti che, viceversa, operino (e concorrano) nell’ambito di società, associazioni o imprese.

TAR Campania e TAR Calabria: equo compenso e codice appalti sono incompatibili

Con la sentenza 16 luglio 2024, n. 1494 anche il TAR Campania – dopo il TAR Veneto (sentenza 3 aprile 2024, n. 632) e il TAR Lazio (sentenza 30 aprile 2024, n. 8580) – interviene sulla questione dell’equo compenso e della sua applicazione nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

In opposizione alle sentenze precedenti che confermano la non incompatibilità tra il D.Lgs. 36/2023 e la Legge 49/2023 e la possibilità di limitare il ribasso nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria alla voce “spese e oneri accessori” di cui all’art. 5 del D.M. 17/06/2016, la nuova pronuncia del TAR Campania ammette la possibilità di ribassare la quota di compenso indicando il meccanismo di verifica dell’anomalia a valle della presentazione delle offerte come garanzia di congruità.

L’ultima sentenza – quella del TAR Calabria (sentenza 25 luglio 2024, n. 483) – è in linea con quella dei giudici campani e ammette la derogabilità dell’equo compenso.

Secondo i giudici calabresi, l’importo a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura, calcolato sulla base del Decreto Parametri, può essere ribassato in tutte le sue voci dai professionisti concorrenti. A suffragare tale tesi, i giudici richiamano i seguenti argomenti:

  • l’incompatibilità tra i due sistemi normativi;
  • la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche;
  • l’instabilità e l’incertezza prodotte al sistema dal ricorso al giudice civile per contestare gli affidamenti.

La posizione CNI su equo compenso e appalti

Studio CNI luglio 2023 su equo compenso e appalti: il compenso non è ribassabile

A luglio 2023 il CNI ha dedicato uno studio al rapporto tra l’applicazione della disciplina dell’equo compenso e l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura alla luce del nuovo Codice appalti.

Queste le conclusioni riportate nel documento del CNI, dal titolo “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il DLgs 36/2023“:

  • il principio dell’equo compenso interseca la disciplina della determinazione del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura, statuendone la natura di diritto incomprimibile;
  • il compenso, quale componente del corrispettivo posto a base d’asta, non è ribassabile precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per le gare d’importo pari o superiore a 140.000 euro) dovrà essere applicato ai sensi del comma 5 dell’art. 108 ossia sulla base di soli criteri qualitativi ed a prezzo fisso;
  • è astrattamente ammissibile la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata dalle “spese” che l’art. 5 del D.M. 17/06/2016 determina forfetariamente; in questo caso, ove ammessa, l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrà avvenire sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, con un ribasso praticabile sul solo importo previsto per le spese;
  • il ribasso sulle spese preventivate (che determina il corrispettivo da porre a base d’asta) non può e non deve intaccare l’equità del compenso, a pena di nullità della clausola ai sensi della Legge 49/2023. Qualora, dunque, la somma delle spese operata dalla Stazione appaltante ovvero l’offerta in ribasso presentata dal candidato sia tale da non coprire il costo delle spese effettivamente da sostenere (anche se inferiore a quelle forfetariamente determinate) l’offerta dovrà ritenersi inammissibile;
  • alla luce del principio dell’equo compenso (nonché dei principi del risultato, della fiducia e della concorrenza) la Stazione appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese al fine di escluderne l’incidenza negativa sull’equità del compenso.

Alla luce di quanto disposto dalla legge 49/2023, il Consiglio Nazionale Ingegneri, CNI, il 14 giugno 2023 ha provveduto ad aggiornare il Codice deontologico.

Nota CNI maggio 2024: su equo compenso e appalti serve urgente chiarimento sui criteri interpretativi

In una nota del 3 maggio 2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede un chiarimento relativo a determinati criteri interpretativi che creano notevoli difficoltà agli ingegneri e, in generale, a tutte le categorie ordinistiche che rappresentano oltre due milioni di professionisti.

Secondo il CNI, la legge sull’equo compenso “si esprime con grande semplicità e chiarezza: si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione; stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali, anche all’esito di un’eventuale gara“.

La norma – secondo il CNI – viene ancora disattesa negli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici da diverse Amministrazioni che “invocano una serie di elementi ritenuti “ostativi”, quali: il principio comunitario della concorrenza, la specificità normativa del Codice, che dunque prevarrebbe rispetto alla Legge 49/23, l’immodificabilità del primo in assenza di esplicita previsione (in ragione dell’art. 227 dello stesso D.lgs. 36/2023), oppure il principio ratione temporis”.

La disapplicazione della legge sull’Equo compenso sarebbe suffragato da diversi pronunciamenti e provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, “che al contrario non risulta essersi espressa esplicitamente in tale direzione” (il riferimento è alla nota del 23 aprile 2024 dell’ANAC citata precedentemente).

Una lettura attenta del Codice dei contratti pubblici, così come progettato, conferma pienamente l’applicazione dell’Equo compenso, legittimandone esplicitamente l’introduzione, dal momento che lo stesso viene enunciato tra i principi cardine della normativa (art. 8). Lo stesso Codice, peraltro, prevede che talune procedure di affidamento possano essere aggiudicate mediante procedure comparative sulla base di un prezzo fisso, ove gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi (art. 108, comma 5).

L’interpretazione che ha reso il CNI nella nota del luglio 2023, del tutto in linea con le due norme, consiste nel consentire la rideterminazione delle spese, a patto che resti comunque inviolato l’Equo compenso. In tal senso gli operatori economici potranno “competere” solo sulla “qualità” e quindi potranno far valere in sede d’offerta la propria capacità tecnico-organizzativa ed efficienza, a tutto vantaggio della Stazione Appaltante.

Detta interpretazione ben si sposa, oltre tutto, con il principio comunitario della concorrenza, dato che consente la ribassabilità del corrispettivo nel suo complesso, ponendo tuttavia un ragionevole limite ai ribassi, che nel recente passato sono stati utilizzati come leva per lo svilimento del lavoro di ogni singolo operatore economico impegnato nelle procedure ad evidenza pubblica.

In questo senso, il CNI chiede:

  • la conferma della scelta prioritaria già effettuata da ANAC nel documento di consultazione del bando tipo 2/2023, ovvero la opzione n. 2 relativa alle modalità di affidamento. Non si comprenderebbe, infatti, una scelta differente, nel momento in cui esiste un unico pronunciamento di organo amministrativo che converge esattamente in tale direzione;
  • un Correttivo al Codice, ovvero di una circolare ministeriale di interpretazione autentica, che ponga fine ad uno stillicidio di prese di posizione che determina non solo una violazione palese della legge in vigore, ma anche un terribile rallentamento della realizzazione delle opere pubbliche.

Comunicato CNI maggio 2024: l’equo compenso non altera la concorrenza e i quadri economici delle opere pubbliche

In un comunicato del 16 maggio 2024, in risposta alle osservazioni contenute nella relazione annuale 2023 di ANAC, il CNI ha nuovamente ribadito che l’Equo compenso si applica agli affidamenti regolati dal Codice e la concorrenza viene esaltata sui valori qualitativi degli operatori economici, che possono altresì concorrere sull’economicità della prestazione, facendo leva su proposte organizzative più efficienti e che consentano riduzioni delle spese correlate ai compensi.

I quadri economici delle opere pubbliche – rileva il CNI – non risultano differenti per via dell’applicazione dell’Equo compenso. Com’è noto a chiunque operi nel settore delle opere pubbliche, i quadri economici vengono predisposti con riferimento al calcolo delle spese tecniche secondo il decreto parametri ed eventuali ribassi, comunque concepiti, possono scaturire solo a seguito della fase di affidamento. La stessa ANAC si è più volte pronunciata sull’illegittimità dell’inserimento di preventivi ribassi nei bandi di gara, pratica non consentita peraltro dall’art. 41 del Codice. I quadri economici delle opere, che rientrino nell’ambito PNRR o di ordinari finanziamenti, non risultano pertanto variati dall’applicazione dell’Equo compenso.

Altrettanto importante la garanzia dell’inserimento di giovani professionisti nell’ambito delle opere pubbliche. Nel recente passato – ricorda il CNI – risultando penalizzati sull’offerta qualitativa per via del ridotto curriculum, i giovani erano obbligati a offrire ribassi mortificanti, valutati anche nell’ordine del 90% dei corrispettivi, come documentato dall’Osservatorio sui Servizi di Ingegneria e Architettura. Grazie alle previsioni del nuovo Codice e della legge sull’Equo compenso un giovane professionista può ora risultare affidatario di un incarico pubblico mediante un affidamento diretto, compensato secondo i parametri ministeriali.

L’applicazione corretta delle misure delle due norme assicura pienamente il rispetto del principio comunitario della concorrenza, la rotazione degli affidamenti e la valorizzazione dei giovani professionisti. Non ultimo, tutela la qualità delle progettazioni, che garantiscono l’efficientamento delle risorse pubbliche, la riduzione dei tempi esecutivi e del contenzioso, nonché la corretta pianificazione della sicurezza nei cantieri.

Audizione alla Camera del CNI (luglio 2024): la proposta di armonizzazione al tavolo di consultazione per i correttivi al Codice appalti

In occasione dell’audizione presso l’VIII Commissione della Camera, tenutasi il 6 agosto e dedicata alle proposte per il Correttivo al Codice dei Contratti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha depositato un pacchetto di valutazioni e proposte.

Nel corposo documento presentato dal CNI, è nuovamente segnalata l’importanza di applicare correttamente il principio dell’Equo compenso ai pubblici affidamenti, a garanzia della qualità del progetto e, unitamente agli affidamenti diretti, primo strumento per consentire ai giovani laureati una possibilità di accesso al settore delle opere pubbliche, evitando di dover ricorrere a ribassi insostenibili per contrastare la carenza curricolare.

Nel dossier dedicato all’equo compenso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ricorda la posizione, già formalizzata dal luglio 2023, del tutto in linea con le due norme, che consiste nel consentire la rideterminazione delle spese, a patto che resti comunque inviolato l’equo compenso. In tal senso gli operatori economici possono “competere” solo sulla “qualità” e quindi far prevalere, in sede d’offerta, la propria capacità tecnico-organizzativa ed efficienza, a tutto vantaggio della Stazione Appaltante.

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Detta interpretazione – precisa il CNI – ben si sposa con il principio comunitario della concorrenza, consentendo la ribassabilità del corrispettivo nel suo complesso, ponendo al contempo un ragionevole limite ai ribassi.

Nella visione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l’operatore economico, in virtù della sua organizzazione d’impresa, qualora dovesse ritenerlo opportuno e motivato, può ribassare unicamente le componenti accessorie del prezzo, come le spese generali, per avvantaggiarsi nel confronto competitivo con gli altri partecipanti alle diverse gare.

Il tutto è lecito, fermo restando il dovere di ogni Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte non serie o che, per la consistenza del ribasso offerto su componenti accessorie del prezzo, porterebbero ad un vantaggio indebito, avendo trasferito su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della L. n. 49/23, sarebbe stato offerto sui compensi.

A tal proposito gli ingegneri avanzano una proposta di armonizzazione tra il D.Lgs 36/2023 e la legge 49/2023, con modifiche:

  • all’art.8 sul principio di autonomia contrattuale e il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito;
  • all’art. 41 (livelli e contenuti della progettazione), con la previsione ribassi esclusivamente in ragione di differenti quantificazioni delle spese e degli oneri accessori;
  • all’allegato I.13 (determinazione dei parametri per la progettazione), con il richiamo esplicito alla Legge 49 e la previsione che sui corrispettivi posti a base di gara potranno prevedersi ribassi esclusivamente in ragione di differenti quantificazioni delle spese e degli oneri accessori. L’importo offerto sarà comunque oggetto di verifica di anomalia, secondo le previsioni del Codice.

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla lettura del documento ufficiale.

Studio CNI ottobre 2024: critica agli argomenti ostativi all’applicazione dell’equo compenso

Ad ottobre 2024 il Centro Studi della Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un nuovo e più approfondito studio sulla dibattuta questione dei rapporti tra disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici e la legge 49/2023 sull’equo compenso delle prestazioni professionali.

Il tema della cogenza della legge sull’equo compenso per le stazioni appaltanti relativamente ai servizi di ingegneria e di architettura è trattato alla luce della giurisprudenza amministrativa più recente.

Il Centro Studi sottopone a verifica critica le diverse argomentazioni contrarie alla piena e completa esplicazione del principio dell’equo compenso nel rilevante settore dei Contratti pubblici.

In particolare, vengono esaminati gli argomenti ostativi all’applicazione dell’equo compenso delle sentenze n. 1494/2024 del TAR Salerno e n. 483/2024 del TAR Calabria, del comunicato del Presidente ANAC del 19/04/2024 e del parere n. 40 del 30/07/2024 n. 40 della funzione consultiva dell’ANAC, come:

  • la presunta applicazione dell’equo compenso ai soli contratti d’opera professionale;
  • l’incompatibilità dell’art. 41 comma 15 del Codice con la disciplina in materia di equo compenso;
  • i problemi di conformità ai principi ed alle norme europee;
  • l’intervento dell’autorità giudiziaria e sull’invarianza finanziaria.

Particolare attenzione è riservata alla tesi secondo cui il principio dell’equo compenso sia sufficientemente garantito dalle procedure di verifica dell’anomalia dell’offerta, che secondo il CNI invece è un rimedio volto a garantire il confronto concorrenziale “nel mercato” fra operatori economici, ma non è funzionale a ristabilire una posizione di equilibrio normativo e contrattuale) del contraente forte (la p.a.) rispetto al contraente debole (gli operatori offerenti).

In premessa, lo Studio ribadisce che il D.Lgs. 36/2023 e la Legge  49/2023 non si pongono in posizione di conflittualità e/o contrapposizione, ma operano su piani distinti sebbene complementari.

Una conferma si rinviene nell’art. 8 comma 2 del Codice che richiama espressamente “l’equo compenso” come parte integrante della disciplina in tema di contratti pubblici.

Per la sua funzione di riequilibrio, la disciplina dell’equo compenso deve pertanto intervenire a monte della procedura di gara.

Sul piano pratico, una volta premesso che la conformità del compenso professionale ai parametri rappresenta una indefettibile condizione di validità della clausola contrattuale e che tale conformità dovrà necessariamente sussistere fin dal momento della determinazione della base d’asta, non si può logicamente sostenere che la stazione appaltante possa avviare le trattative proponendo una base d’asta inferiore ai parametri o comunque ribassabile oltremodo. Così facendo non si potrebbe più arginare la sua posizione di “dominanza contrattuale” rispetto al professionista.

ANCI: non applicare l’equo compenso alle gare di progettazione

Nel contributo inviato alla cabina di regia del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che dal 1° luglio 2024 ha aperto il tavolo di consultazione per la revisione del codice appalti), ANCI propone di non applicare le disposizioni della Legge 49/2023 alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell’ambito di un appalto integrato.

L’entrata in vigore della Legge 49/2023 ha creato una situazione di incertezza a causa del mancato coordinamento con il Codice dei contratti pubblici, che all’art.41 c. 15 prevede che i corrispettivi sono utilizzati “ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”.

L’art. 1 dell’All. I.13 conferma che i corrispettivi sono “da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura” e rinvia al D.M. 17/06/2016.

Il D.M. precisa che “il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori” e che i corrispettivi “possono essere utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento”.

Secondo l’ANCI risulta evidente che il Codice dei Contratti Pubblici costituisce una fonte normativa di tipo speciale, trattandosi di un complesso di norme volte a disciplinare un particolare settore e definendo per esso delle regole specifiche.

La Legge 49/2023 sull’equo compenso è, invece, una legge ordinaria che detta regole a carattere generale e può trovare applicazione per tutti i rapporti professionali aventi ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale.

Al fine quindi di superare l’incertezza applicativa, ANCI propone di non applicare la Legge 49/2023 alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria: lo stato dell’arte

Osservatorio bandi CNI: l’80% delle Stazioni Appaltanti lo applica correttamente

Dall’attività svolta dal Osservatorio Bandi del CNI, relativamente al periodo che va dal 1° luglio 2023 al 13 maggio 2024, si evince che la maggior parte degli Enti che rivolge bandi ai professionisti Ingegneri applica correttamente le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della legge sull’Equo compenso (74% del totale).

Più nel dettaglio:

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  • solo in 63 casi su 1954 le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa, appellandosi per lo più ai pronunciamenti di ANAC;
  • in 499 casi sono state rilevate delle anomalie; i bandi di gara anomali sono stati puntualmente contestati, e in 90 casi le stazioni appaltanti si sono adeguate portando così il numero dei bandi “regolari” a 1545 (quasi l’80% del totale). In 63 casi (il 3% del totale) le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa. I rimanenti 346 casi (13% del totale) sono ancora in fase di contestazione.

Dei 63 casi di disapplicazione della legge sull’Equo compenso, il 73% ha come principale motivazione la volontà di conformarsi ai pareri espressi da ANAC.

L’errata interpretazione del D.Lgs. 36/2023 è responsabile di poco meno del 10% dei casi di mancata conformazione. Quasi l’8% delle stazioni appaltanti invoca il principio della Lex Specialis. Altre motivazioni sono l’erronea interpretazione della sentenza C-438/2022 della Corte di Giustizia UE, l’invocazione del principio Ratione Temporis e i dubbi interpretativi sull’applicazione dell’Equo compenso (3% ciascuna).

La maggioranza degli Enti che sostengono la disapplicazione della legge sull’Equo compenso, dunque, si appella ai pronunciamenti e ai provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Del. ANAC n.101/2024, Bando tipo n. 2 ANAC del 22/01/2024, Fasc. n.4146/2023 del 25/10/2023).

Osservatorio Bandi CNI - Maggio 2024

Osservatorio Bandi CNI - Maggio 2024 Osservatorio Bandi CNI – Maggio 2024

I dati dell’Osservatorio Onsai/Cresme sull’applicazione dell’equo compenso nelle gare di progettazione

L’Osservatorio Onsai/Cresme ha condotto un’analisi sulle gare di progettazione – comprensive della fase di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza e dei collaudi – bandite tra luglio 2023 e i primi giorni di marzo 2024.

L’analisi, svolta sull’equa remunerazione, ha interessato complessivamente il 34,2% delle gare (94 su 275) e il 21,2% degli importi (pari a 77,56 milioni su 366,3 milioni). Ancora più significativo è l’andamento emerso dall’analisi mensile: l’adozione dell’equo compenso ha mostrato una crescita robusta fino al periodo novembre-gennaio, seguito da un calo successivo.

Nel dettaglio, la percentuale di gare che hanno previsto l’equo compenso è salita progressivamente fino al 58,3% nel gennaio 2024, per poi ridursi al 38,9% a febbraio e al 39,1% a marzo (solo per i primi 12 giorni). In termini di importi, il picco è stato raggiunto a novembre 2023, con il 56,1%, ma è diminuito costantemente raggiungendo il 30,1% a dicembre, il 25,7% a gennaio 2024, il 19,8% a febbraio, per poi risalire solo a marzo con il 21,5% (dati parziali).

CNAPPC: applicazione dell’equo compenso nelle gare pubbliche è in corso

Secondo il CNAPPC la delibera 101/2024 dell’ANAC “non può essere applicata per analogia a altre situazioni e per i bandi che applicano il nuovo Codice appalti e che ha, quindi, efficacia, temporalmente e esclusivamente, per il caso di specie. E non potrebbe essere diversamente, considerato che non potrebbero essere introdotte interpretazioni che non tengano conto sia del nuovo regime normativo, sia del valore e della complessità del lavoro svolto dai professionisti nella attività di progettazione nelle gare pubbliche, e dei relativi costi che occorre sopportare”.

Si tratta, pertanto, di un caso specifico, che riguarda un determinato provvedimento di aggiudicazione, che l’operatore economico aveva ritenuto poter essere illegittima; in buona sostanza ANAC ha ritenuto che quello specifico bando potesse ritenersi legittimo, e che la non applicabilità nella specie dell’equo compenso non potesse in ogni caso mutare l’esito della gara, in virtù del punteggio attribuito alle offerte tecniche dei partecipanti.

L’Equo compenso –  dichiara il presidente Massimo Crusi –  rappresenta un principio fondamentale per garantire la qualità e l’innovazione nell’ambito dell’architettura e della progettazione, e la delibera dell’Autorità non compromette affatto questa esigenza. Il nostro impegno – conclude il CNAPPC – è non solo quello di monitorare l’applicazione della Legge sull’Equo compenso, ma anche quello di collaborare con le Istituzioni per trovare soluzioni che rispettino i diritti e la dignità della nostra professione garantendo al contempo la qualità e l’efficienza del settore delle Opere Pubbliche”.

Apprezziamo che le stazioni appaltanti e i RUP – conclude il presidente – stiano applicando l’Equo compenso senza che stia determinando criticità nel settore. La strada è ormai tracciata ed il nostro auspicio è che venga ampliata la platea della sua applicazione per favorire, nell’interesse generale, la qualità delle Opere pubbliche. Auspicio che è rivolto a quelle stazioni appaltanti che ancora non si attengono alla nuova disciplina.”

 

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