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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre ultimo scorso ed entrato già in vigore, il decreto legge numero 153/2024, il cosiddetto Decreto Ambiente, che introduce una serie di disposizioni urgenti per agevolare la tutela ambientale del Paese e la realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica fissati dall’Unione Europea, concentrandosi tra le altre cose sulle valutazioni ambientali strategiche (VAS).
Razionalizzare, semplificandoli ulteriormente, i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale che hanno carattere strategico, attraverso la definizione di nuove priorità nell’ordine dell’esame delle relative istanze da parte delle competenti commissioni; promuovere l’economia circolare; assicurare la tutela del paesaggio e un’approfondita manutenzione del verde pubblico; bonificare i siti contaminati e porre un deciso freno al dissesto idrogeologico, soprattutto ricorrendo alla prevenzione della cronica carenza d’acqua ed infine, rafforzare il ruolo dell’Albo Gestori ambientali, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate, sono le principali direttrici del decreto Ambiente.
La necessità di garantire il rispetto degli obiettivi fissati dall’UE
Come ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il decreto nasce dall’esigenza di rassicurare la Comunità Europea sul rispetto, da parte del nostro Paese, delle scadenze fissate per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano energia e clima (PNIEC).
In particolare, con riferimento alla produzione di energia green, il target stabilito nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima è piuttosto ambizioso: raggiungere, entro il 2030, una produzione complessiva di ben 70 gigawatt di energia, ricorrendo a fonti rinnovabili ed alternative a quelle tradizionali da idrocarburi. In quest’ottica, dunque, si è cercato di valorizzare ed incentivare ulteriormente l’ottenimento di energia dall’eolico, dal solare, dall’acqua e dalla geotermia.
Decreto Ambiente e valutazioni ambientali strategiche
Essenziale, da questo punto di vista, quanto previsto nel Decreto Ambiente per semplificare le procedure volte all’ottenimento della valutazione ambientale strategica, ossia, secondo la definizione che si ricava dal Testo Unico per l’ambiente (decreto legislativo 152/2006), il conseguimento di un rapporto (positivo) relativo all’impatto sull’ambiente dell’attuazione di un determinato piano o programma, di particolare incidenza e rilievo.
Più nello specifico, ai fini del conseguimento di una valutazione ambientale strategica che abbia risultato positivo, si devono tenere in considerazione una serie di fattori:
- il livello di protezione dell’ambiente, che dev’essere il più elevato possibile, durante le fasi di realizzazione dell’intervento oggetto di VAS;
- la sostenibilità dell’intervento soggetto a valutazione straordinaria;
- la protezione degli ecosistemi e delle biodiversità, conservando la capacità di rigenerazione degli ecosistemi;
- la tutela della salute umana, in quanto l’intervento da valutare deve contribuire a migliorare la qualità della vita.
Le novità in tema di valutazioni ambientali strategiche
Per semplificare la valutazione ambientale strategica, che, per quanto evidenziato e per la delicatezza dell’oggetto di analisi, è una pratica amministrativa piuttosto articolata e complessa (in quanto non solo coinvolge diversi soggetti – dall’autorità proponente, alla pubblica amministrazione procedente che istruisce il procedimento di valutazione, sino alla competente commissione ministeriale che la rilascia, previa verifica dei requisiti indicati – ma prevede numerosi successivi passaggi), il decreto Ambiente introduce una novità di rilievo.
Per tutti i piani o progetti dalla cui attuazione possano derivare effetti negativi sull’ambiente, e per i quali, dunque, la VAS sia obbligatoria, vengono istituite delle corsie veloci al fine di agevolare il compito delle competenti Commissioni di valutazione ambientale VIA/VAS e PNRR/PNIEC.
Il decreto prevede una sorta di priorità nell’ordine di trattazione delle istanze, che sarà definita con un successivo decreto ministeriale, ma che comunque darà precedenza assoluta a quei progetti che garantiranno il rispetto di una serie di elementi:
- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto, in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Inoltre, sin dall’entrata in vigore del decreto legge numero 153/2024 (e quindi senza necessità di attendere il successivo decreto attuativo del MASE), vengono definiti come prioritari, da valutare in via preliminare da parte delle competenti commissioni, tutti quei progetti che hanno ad oggetto:
- gli impianti per l’idrogeno verde e gli impianti rinnovabili connessi;
- gli interventi di rifacimento e potenziamento di impianti eolici e solari;
- gli impianti fotovoltaici onshore (a terra) e agrivoltaici di potenza nominale superiore a 50 MW;
- gli impianti eolici onshore di almeno 70 MW.
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