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Salvo rare eccezioni, la realizzazione di un impianto a pannelli fotovoltaici non necessita di alcuna autorizzazione paesaggistica mentre la realizzazione in area vincolata di un cappotto termico può essere vietata, ovvero sottoposta ad opportune condizioni, se in contrasto con gli elementi strutturali ed architettonici tradizionali. È quanto chiarito dal TAR Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, con la sentenza n. 778 del 4 ottobre 2024.
Il fatto
Il caso all’attenzione della sentenza in commento è relativo al rigetto di una istanza di autorizzazione paesaggistica per la coibentazione delle pareti esterne di un’unità immobiliare mediante cappotto e nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura. Per l’esecuzione di tali interventi edilizi veniva presentata una SCIA con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Per la posa dell’impianto fotovoltaico l’autorità di tutela esprimeva parere negativo. La realizzazione del cappotto termico, invece, era sottoposta a condizioni da parte della Sovrintendenza. In particolare, esso si sarebbe dovuto realizzare “solo internamente all’edificio”, lasciando inalterata la posizione dei serramenti rispetto alla sezione muraria così da non alterare la percezione della facciata e da non creare differenze con la parte di edificio sulla quale non si interveniva.
L’avvio dei lavori veniva subordinato da parte del Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali modificati in funzione delle prescrizioni dettate dall’autorità di tutela.
Tutti i provvedimenti (pareri e nota del Comune) venivano impugnati innanzi al TAR Lombardia, sede di Brescia. All’esito del ricorso gli atti impugnati vengono annullati limitatamente al parere negativo relativo all’installazione dell’impianto fotovoltaico, facendo salve, invece, le prescrizioni imposte per il cappotto termico.
Pannelli fotovoltaici e cappotto termico in area vincolata: quali limiti?
Pare opportuno individuare le ragioni che hanno condotto il TAR ad accogliere le censure relative ai pannelli fotovoltaici e a respingere quelle relative al cappotto termico.
Da una parte, infatti, si è ritenuto non condivisibile il divieto assoluto di installare l’impianto fotovoltaico. Ciò si deve alla previsione dell’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, con la quale si considera l’installazione di impianti fotovoltaici quale “intervento di manutenzione ordinaria” per il quale non è necessaria l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli a tutela del paesaggio, come nel caso di specie.
Diverso è il discorso legato all’obbligo di realizzare il cappotto termico all’interno dell’edificio anziché all’esterno, che il TAR ha ritenuto condivisibile.
Le prescrizioni dell’ente di tutela del Parco, infatti, erano volte a tutelare “i valori originari … per i caratteri architettonici” nonché “i singoli elementi strutturali ed architettonici” preesistenti, ragione per la quale sono state imposte quelle prescrizioni per la realizzazione del cappotto termico all’interno dell’edificio anziché all’esterno così da non alterare la percezione della facciata.
L’adozione di tale prescrizione (cappotto interno anziché esterno) è parsa logica e ragionevole e, quindi, legittima.
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